Proposte di regolamentazione UE nei confronti delle Società di Comodo (shell company)
Negli ultimi anni diverse multinazionali e grandi aziende hanno iniziato a ricorrere a società di comodo nell’ambito di pianificazioni fiscali aggressive per indirizzare flussi finanziari verso i cosiddetti paradisi fiscali, Paesi che hanno una tassazione minore o Stati dove eludere il fisco è molto più semplice, oppure per proteggere particolari tipologie di beni, specie quelli immobili, dalle tasse. Per provare a risolvere questa distorsione di mercato, la Commissione UE ha individuato tre indicatori, che possiamo immaginare come tre “cancelli” che, se attraversati, attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società shell, ovvero senza un’attività economica reale.
Il primo indicatore esamina le attività delle società in base al reddito che ricevono, per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore si attiva, infatti, quando più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato.
Il secondo indicatore riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero.
Il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, che nel caso di società fittizie spesso sono esternalizzati.
Quando queste tre circostanze si verificano, la società dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, per esempio, la sede della società, i suoi conti bancari, la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti e tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova. Nell’ipotesi in cui la società verrà considerata fittizia non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio, dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.
Al fine di classificare che si tratta di una shell company, lo Stato in cui ha la residenza la società, negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo. Inoltre, i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte. Di conseguenza, i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista della shell. Ad avere ripercussioni negative saranno anche i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica. Ovviamente le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.
Questa iniziativa, che segna un altro passo importante nella lotta contro l’elusione e l’evasione fiscali all’interno dell’Unione Europea, indirettamente anche contro il riciclaggio, rientra in un pacchetto più ampio di misure che comprendono delle proposte per un rapido recepimento dell’accordo internazionale sulla tassazione minima delle imprese multinazionali.
Nel 2022, inoltre, la Commissione presenterà un’altra proposta legislativa sulla trasparenza, che impone alle multinazionali più grandi di pubblicare le loro aliquote fiscali effettive, e l’ottava direttiva sulla cooperazione per la tassazione delle criptoattività.
Infine, la Commissione ha intenzione di presentare anche una nuova proposta per estendere l’attività di contrasto alle società di comodo anche fuori l’Unione Europea.
