Lo schema di decreto di recepimento della AMLD VI – Registro Titolari Effettivi

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In esame alla Camera, per il prescritto parere parlamentare lo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 sui meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD VI), ovvero, in particolare sull’accesso al Registro dei titolari effettivi.

Gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della AMLD VI disciplinano nuovamente quindi il regime di accesso, tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ovvero, in particolare ridefiniscono:

  • le categorie di soggetti legittimati all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
  • le modalità di accesso
  • le garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei diritti fondamentali dei titolari effettivi, in particolare in materia di protezione dei dati personali
  • casi eccezionali di limitazione o esclusione dell’accesso, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il decreto interviene principalmente sul D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) ridefinendo la disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, in coerenza con il nuovo quadro unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Lo schema di decreto, in particolare, modifica l’art. 21 del citato decreto relativo alla “Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust“, e inserisce i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies, volti a riorganizzare la disciplina dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva.

Lo schema, inoltre, modifica l’art. 2 e abroga la Sezione II del D.M. 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al registro, ora assorbita nella fonte primaria.

In particolare, lo schema di decreto legislativo, relativamente all’accesso al registro dei titolari effettivi:

  • differenzia i regimi di accesso in base alla natura del soggetto richiedente (autorità, soggetti obbligati, soggetti aventi un legittimo interesse)
  • assicura un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di trasparenza e la tutela dei diritti fondamentali dei titolari effettivi, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali
  • rafforza le garanzie procedurali, prevedendo criteri chiari, controlli, termini certi e mezzi di tutela avverso i provvedimenti di diniego o di limitazione dell’accesso.

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