Chiarimenti in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

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Con riferimento al d.lgs. 211/2024, la UIF ha pubblicato un primo comunicato lo scorso 15
gennaio, con il quale ha richiamato i principali profili di novità concernenti le dichiarazioni di operazioni
in oro

Le novità introdotte dal richiamato decreto legislativo trovano applicazione a partire dal 17
gennaio 2025. Le operazioni in oro eseguite prima della predetta data sono disciplinate dalle disposizioni
della legge 7/2000 in vigore prima della riforma.
Di seguito, tenuto conto di alcuni quesiti formulati da associazioni di categoria, si forniscono i
seguenti chiarimenti sulle dichiarazioni da trasmettere alla UIF ai sensi della disciplina ratione temporis
applicabile:
i. le operazioni eseguite fino al 16 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF qualora
il valore sia pari o superiore a 12.500 euro; fino alla medesima data non rilevano le
operazioni di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs.
211/20242
(c.d. frazionate);
ii. le operazioni realizzate a partire dal 17 gennaio 2025 devono essere dichiarate alla UIF
qualora il valore sia pari o superiore a 10.000 euro. A partire dalla medesima data rilevano
ai fini del predetto obbligo anche le predette operazioni frazionate3
; le dichiarazioni
inerenti alle predette operazioni sono trasmesse indicando il numero delle operazioni
effettuate e l’importo complessivo delle stesse.

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