Titolare effettivo – Decreto di recepimento della Direttiva Europea – GU n. 5 del 8-1-2026.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2025, n. 210
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE)2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire perprevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. (26G00007)
(GU n.5 del 8-1-2026)
- alla lettera a) si esclude il pubblico generico dalla consultazione del registro, limitando tale possibilità agli altri soggetti qualificati già individuati dall’art. 21, c. 2, e ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, ovvero:
- il MEF
- le Autorità di vigilanza di settore
- l’UIF
- la Direzione investigativa antimafia
- la Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria
- la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- l’Autorità giudiziaria
- le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite con il decreto MEF 55/2022
- i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.
Per l’accesso del pubblico devono essere soddisfatte delle condizioni:
-
- la conoscenza della titolarità effettiva deve essere indispensabile per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata
- il soggetto deve dimostrare evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale
- l’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale.
- alla lettera b) si specifica che si applica il procedimento per la rilevazione della ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e della sussistenza dell’interesse all’accesso previsto dall’art. 21, c. 5, lett. d), ossia in materia di accesso al registro della titolarità effettiva dei trust.
Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 74 – Modifiche della direttiva (UE) 2015/849
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
